Disciplina degli orari degli esercizi di acconciatore, di estetista e di barbiere

Stabilito con ordinanza dal sindaco

ART. 1 FASCIA ORARIA GIORNALIERA DI APERTURA

1. L’orario di apertura degli esercizi di acconciatore, estetista e barbieri deve essere compreso nella fascia oraria dalle ore 08:00 alle ore 20:00.
2. L’orario, nel rispetto del limite massimo di 10 ore giornaliere, può essere continuato o con pausa meridiana.
3. L’orario prescelto deve essere portato a conoscenza del pubblico con apposito cartello, in modo chiaro e ben visibile anche a negozio chiuso.
4. Ai fini della chiusura pomeridiana di cui al successivo art. 3, la chiusura antimeridiana è fissata per le ore 13.00.
5. Nei giorni prefestivi è consentita una tolleranza di trenta minuti oltre l’orario di chiusura per portare a termine i lavori iniziati ed in tal caso alla porta di accesso deve essere applicato il cartello con la scritta chiuso e la serranda deve essere parzialmente abbassata.
6. L’orario stabilito dalla presente Ordinanza non pregiudica, né modifica l’orario di lavoro dei lavoratori della categoria, previsto dai relativi contratti collettivi.

ART. 2 CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA

1. Gli esercizi soggetti alla presente ordinanza devono osservare la CHIUSURA TOTALE in tutte le domeniche ed in tutte le festività civili e religiose dell’anno.
2. In deroga all’obbligo di chiusura totale di cui al comma precedente, è consentita l’apertura facoltativa degli esercizi nella domenica precedente il Natale e in quella precedente il Capodanno purché quest’ultima non cada né il 25 né il 26 dicembre.
3. E’ altresì consentita la chiusura facoltativa il giorno 22 settembre (festa del Santo Patrono).

ART. 3 CHIUSURA POMERIDIANA FACOLTATIVA

1. Gli esercizi soggetti alla presente ordinanza possono effettuare la chiusura pomeridiana degli stessi nei seguenti giorni: il martedì di carnevale, il martedì successivo al lunedì dell’Angelo e il giorno 2 novembre (Commemorazione Defunti) quando quest’ultima non cade di domenica.

ART. 4 CHIUSURA INFRASETTIMANALE FACOLTATIVA

1. E’ facoltà del titolare dell’attività stabilire la chiusura infrasettimanale dell’esercizio nella giornata di Lunedì.

ART. 5 CHIUSURA PER FERIE

1. E’ facoltà del titolare dell’attività stabilire un periodo di chiusura dell’esercizio per ferie.
2.Tale periodo deve essere tempestivamente portato a conoscenza del pubblico con apposito cartello, in modo visibile anche a negozio chiuso.

ART. 6 ESCLUSIONI

1.La presente ordinanza non si applica agli esercizi di acconciatore ed estetista ubicati all’interno dei centri commerciali. Tali esercizi applicano gli stessi orari della struttura ove sono inseriti.

ART. 7 PUBBLICITA’ E ENTRATA IN VIGORE

1.La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutivi e ne sarà data ampia diffusione tramite il sito internet del Comune di Jesi (www.comune.jesi.an.it) e il SUSJ (Sportello Unico Servizi Jesi) sito in Jesi – Piazza Spontini.
2.La presente ordinanza entra in vigore il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione all’Albo pretorio del Comune. Dalla data di entrata in vigore della presente, cessa di avere efficacia ogni altra disposizione comunale in materia di orari delle attività di acconciatore, di estetista e di barbiere.
3. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare le norme contenute nella presente ordinanza.

ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si rinvia alla normativa vigente in materia.
2. Ai vigili urbani, agli ufficiali e agli agenti della forza pubblica è demandato il compito di far rispettare la presente ordinanza.
3. I trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti a termine di legge. La violazione delle disposizioni della presente ordinanza non sanzionata da leggi o regolamenti è soggetta alle sanzioni amministrative previste all’art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

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